Art. 2.
(Finalità).

      1. Gli interventi di cui alla presente legge sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio sanitario nazionale, a favorire il normale inserimento dei soggetti affetti da MCS nella vita sociale.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicate dal Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative dirette a fronteggiare la MCS.
      3. Gli interventi nazionali e regionali di cui ai commi 1 e 2 sono rivolti ai seguenti obiettivi:

          a) effettuare la diagnosi precoce della MCS e più in generale della sensibilità e dell'allergia verso sostanze chimiche, comprese quelle presenti nei prodotti di largo uso;

 

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          b) migliorare le modalità di cura dei cittadini affetti da MCS fornendo loro adeguate strutture con unità ambientali controllate e personale specializzato decontaminato;

          c) effettuare la diagnosi precoce e la prevenzione delle complicanze della MCS;

          d) agevolare l'accesso dei malati di MCS nelle attività scolastiche, sportive, lavorative e ricreative attraverso la creazione di aree bonificate e la restrizione dell'uso di fragranze e del fumo per gli occupanti;

          e) migliorare l'educazione sanitaria della popolazione sulla MCS;

          f) favorire l'educazione sanitaria del cittadino affetto da MCS e della sua famiglia;

          g) provvedere alla preparazione e all'aggiornamento professionali del personale sanitario in relazione alla MCS;

          h) predisporre gli opportuni strumenti di ricerca sulla MCS.